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associazione Scientifica e Culturale “Società Italiana di Scienza della vegetazioneorganizzazione non lucrativa di utilità sociale

Statuto Sociale

Art. 1 – Denominazione, sede, durata.

  1. La “Società Italiana di Scienza della Vegetazione ” (“S.I.S.V.”), già Società Italiana di Fitosociologia (S.I.Fs), è un’Associazione “ONLUS” a carattere scientifico, senza finalità di lucro, costituita di norma da Persone, Dipartimenti Universitari ed Enti di Ricerca e di Gestione interessati allo sviluppo della Scienza della Vegetazione in Italia mediante ricerche in campo floristico-vegetazionale con particolare riferimento ai metodi analitici e quantitativi della Fitosociologia e della Geobotanica e a ricerche sulla biodiversità vegetale alle scale di comunità e paesaggio per la conoscenza, la tutela e la gestione dell’ambiente e della natura.
  2. La sede legale è in Pavia, via Scopoli n. 22-24.
  3. La durata è a tempo indeterminato.

Art. 2 - Scopi ed Attività

L’Associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale opera ai sensi e per gli effetti del D.lgs 460/97.

Gli scopi della S.I.S.V. sono:

  1. promuovere in Italia le ricerche vegetazionali mediante l’uso della Fitosociologia e di quanto elaborato dalle altre discipline ecologiche a scala di specie, comunità e paesaggio;
  2. facilitare in tutti i campi di ricerca connessi con la scienza della vegetazione, anche sul piano delle applicazioni pratiche a scala territoriale, la collaborazione e l’integrazione disciplinare a scala nazionale e internazionale;
  3. cooperare con Istituzioni e Persone che si interessano alla Protezione e Gestione della Natura e in particolare promuovere lo studio floristico e vegetazionale per la protezione ed il recupero di popolazioni e comunità vegetali in degrado od in pericolo di estinzione così come richiesto dalle Direttive europee e dalle Convenzioni internazionali finalizzate alla conservazione della biodiversità, del paesaggio e della rete ecologica a scala locale, nazionale e internazionale perseguendo finalità di carattere sociale.

Per il conseguimento di tali scopi la S.I.S.V. si avvale:

  1. delle Assemblee ordinarie e straordinarie dei Soci;
  2. di simposi, incontri e riunioni a carattere scientifico, nonchè di campagne ed escursioni di studio sul terreno, eventualmente anche in cooperazione con altre Associazioni scientifiche italiane e straniere;
  3. della pubblicazione di un periodico annuale, “Fitosociologia”, come “Rivista della Società Italiana di Scienza della Vegetazione”, con memorie, comunicazioni scientifiche e recensioni, nonchè verbali delle Assemblee societarie, resoconti di escursioni ed attività varie e, in generale, con quanto sarà ritenuto di interesse societario.
  4. dei contributi di Enti pubblici e privati, anche nella forma di sponsorizzazioni e donazioni.

L’Associazione potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esso integrative, purchè nei limiti consentiti dalla legge.

L’Associazione comunicherà l’oggetto della propria attività al Ministero delle Finanze-Agenzia delle Entrate competente per territorio; alla medesima Agenzia comunicherà altresì ogni successiva modifica che comporti la perdita di qualità di ONLUS.

Art. 3 - Soci

L’ammissione a Socio avviene per deliberazione del Consiglio di Presidenza ratificata dall’Assemblea dei Soci, su domanda sottoscritta e controfirmata da due Soci presentatori.

I Soci possono essere:

  1. ordinari
  2. collettivi
  3. onorari

Possono essere ammessi come Soci le persone fisiche o gli Enti riconosciuti che siano interessati alla Fitosociologia, alla Geobotanica in generale o, comunque, allo studio della vegetazione e del paesaggio.

Il Socio ordinario paga una quota annua il cui importo è fissato dall’Assemblea, su proposta del Consiglio di Presidenza. La quota è ridotta alla metà per i Soci studenti. Tale agevolazione potrà essere mantenuta a richiesta dell’interessato previa dichiarazione annuale del persistere del suo status.

I Soci collettivi sono rappresentati da Enti riconosciuti e versano alla Società una quota associativa stabilita nella misura del triplo di quella dei Soci ordinari.

I Soci ordinari e collettivi possono essere dichiarati sostenitori mediante il versamento di una quota sociale annua comunque non inferiore al doppio della quota stabilita rispettivamente per il Socio ordinario e per il Socio collettivo.

Possono essere ammesse come Soci onorari Persone che abbiano acquisito con le loro opere particolari titoli di benemerenza; essi sono iscritti in apposito elenco e non sono tenuti a pagare la quota sociale. La qualità di Socio onorario si acquisisce per deliberazione dell’Assemblea su proposta del Consiglio di Presidenza.

L’ammissione alla Società comporta per il Socio l’accettazione integrale dello Statuto della Società.

La qualità di Socio si può perdere:

  1. per volontario recesso;
  2. per morosità di due anni relativamente al pagamento della quota sociale;
  3. per indegnità.

Nei casi di cui ai punti a) e b) del presente articolo la decadenza si ha per deliberazione del Consiglio di Presidenza ratificata dall’Assemblea, nel caso di cui al punto c) per deliberazione dell’Assemblea.

Art. 4 - Diritti e doveri dei Soci

I Soci che non intervengono personalmente all’Assemblea possono delegare a rappresentarli altri Soci; il Legale Rappresentante di un Ente Socio collettivo può delegare a rappresentarlo altra Persona appartenente all’Ente stesso.

Ciascun Socio interviene a ciascuna Assemblea con diritto di voto, in ragione di un solo voto personale, anche se eventualmente portatore di delega di un Socio non presente.

Possono intervenire validamente all’Assemblea solo i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali.

Ciascun Socio si impegna a rendere edotto il Consiglio di Presidenza delle proprie attività e programmi riguardanti ricerche fitosociologiche, affinchè il Consiglio possa dare utili informazioni.

Art. 5 - Organi della Società e loro formazione

Gli Organi della Società sono i seguenti:

  1. Assemblea dei Soci;
  2. Presidente;
  3. Consiglio di Presidenza;
  4. Segretario-Tesoriere;
  5. Comitato editoriale.

L’Assemblea è formata da tutti i Soci.

Gli Organi di cui ai punti b), c) e d) del presente articolo, o i relativi Componenti, sono elettivi e le relative cariche sono a titolo gratuito.

Il Presidente è un Socio ordinario che risulta eletto a tale carica.

Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, da cinque Consiglieri e dal Segretario-Tesoriere che risultano eletti rispettivamente come tali.

Le elezioni del Presidente, dei Consiglieri e del Segretario-Tesoriere avvengono per votazione “ad referendum”, con voti espressi mediante scheda segreta.

Di norma le candidature dovranno essere presentate per iscritto, personalmente o da soci proponenti, al Presidente in carica, almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato degli Organi elettivi. Tali candidature devono chiaramente riferirsi ad una soltanto delle cariche previste (Presidente; Consigliere; Segretario-Tesoriere); ciascun Socio rimane comunque sempre incluso nell’elettorato attivo e passivo.

Il Presidente, entro i trenta giorni successivi, provvede ad indire le elezioni, inviando contestualmente a tutti i Soci la lista dei candidati, le schede di votazione e la convocazione dell’Assemblea deputata alla chiusura delle operazioni di votazione.

I Soci cui non fossero regolarmente pervenute le apposite schede potranno richiederne duplicato nei quindici giorni antecedenti la data di convocazione dell’Assemblea.

Le schede dei voti devono essere fatte pervenire all’Ufficio di Segreteria o presentate direttamente all’apposita Assemblea, prima che sia dichiarata la chiusura delle votazioni.

Art. 6 - Assemblea

L’Assemblea, quale supremo organo della Società:

  1. provvede alla chiusura delle votazioni ed allo scrutinio delle schede per l’elezione del Presidente, dei Consiglieri e del Segretario-Tesoriere e, quindi, alla proclamazione degli eletti alle cariche rispettive;
  2. approva la relazione del Presidente sull’attività della Società nell’anno in corso e sul programma per l’anno seguente;
  3. approva i bilanci e delibera sull’ammontare delle quote sociali annuali;
  4. approva le proposte del Consiglio di Presidenza per l’ammissione dei Soci onorari;
  5. ratifica le deliberazioni del Consiglio di Presidenza per l’ammissione o la decadenza dei Soci ordinari e collettivi;
  6. si pronuncia sulle indicazioni del Consiglio di Presidenza relativamente ai casi di decadenza da socio per indegnità;
  7. delibera su ogni altro oggetto proposto dal Presidente;
  8. delibera lo scioglimento della Società.

L’Assemblea è convocata dal Presidente della Società, in via ordinaria, almeno una volta all’anno e, in via straordinaria, per delibera e indicazione del Consiglio di Presidenza o, entro due mesi da ogni eventuale richiesta che sia formulata con lettera motivata e sottoscritta da almeno un quarto dei Soci.

Le convocazioni di Assemblea, recanti l’ordine del giorno predisposto dal Consiglio di Presidenza, devono essere comunicate a tutti i Soci almeno quindici giorni prima della data prevista.

L’Assemblea è valida, in prima convocazione con la presenza della metà dei Soci e, in seconda convocazione, che può essere fissata per lo stesso giorno ad almeno due ore da quella in prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

L’Assemblea validamente costituita può deliberare a maggioranza su tutti gli argomenti recati dall’ordine del giorno; su argomenti non compresi nell’ordine del giorno l’Assemblea può deliberare soltanto se sono presenti almeno i due terzi dei Soci.

L’Assemblea, in forma ordinaria o straordinaria, può deliberare le modificazioni dello Statuto con la maggioranza dei due terzi dei votanti.

Art. 7 - Presidente

Il Presidente è eletto con la maggioranza dei voti espressi, permane in carica tre anni e non è rieleggibile la terza volta consecutiva.

Il Presidente: rappresenta legalmente la Società di fronte a terzi; convoca l’Assemblea e il Consiglio di Presidenza; è responsabile della esecuzione delle deliberazioni degli Organi societari e sovrintende alle attività della Società. Egli, assieme al Segretario-Tesoriere, presenta all’Assemblea ordinaria la relazione riguardante l’attività della Società nell’anno in corso e quella programmata per l’anno seguente, nonchè i rispettivi bilanci.

Nel corso della sua prima riunione il Consiglio di Presidenza di nuovo insediamento elegge nel suo seno un Vicepresidente.

Il Presidente, può delegare al Vicepresidente alcune delle sue mansioni.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nello svolgimento di tutte le sue mansioni in tutti i casi di impedimento di quest’ultimo. In caso di dimissione o di impedimento permanente del Presidente, il Vicepresidente provvede alla normale amministrazione delle attività societarie sino alle successive elezioni per il rinnovo delle cariche sociali.

Art. 8 - Consiglio di Presidenza

I Componenti del Consiglio di Presidenza sono eletti a maggioranza relativa, durano in carica tre anni e non sono rieleggibili la terza volta consecutiva.

Il Consiglio di Presidenza:

  1. delibera, in via definitiva, salvo che nei casi in cui è prevista la ratifica da parte dell’Assemblea e nell’ipotesi di cui al punto c) del penultimoicomma dell’art. 3 di questo stesso Statuto, sulle ammissioni, dimissioni e decadenze dei Soci;
  2. stabilisce l’ammontare della quota di associazione da sottoporre all’approvazione all’Assemblea;
  3. delibera sull’impiego dei fondi della Società;
  4. redige la relazione sulle attività della Società relativamente all’anno decorso e formula il programma delle attività per l’anno successivo;
  5. esamina i bilanci consuntivo e preventivo prima che essi siano sottoposti all’approvazione dell’Assemblea.
  6. nomina tra i Soci il Direttore Responsabile della Rivista “Fitosociologia” edita dalla Società.

Il Consiglio ha anche il compito di diffondere informazioni e di adoprarsi nel coordinamento di attività scientifiche e divulgative, con circolari e notiziari riguardanti soprattutto i lavori pubblicati dai Soci ed eventuali loro disponibilità a collaborazioni.

Il Consiglio nel limite delle sue possibilità, può altresì adoprarsi per il reperimento di fondi, mezzi e strumenti atti a facilitare le diverse ricerche.

Il Consiglio è autorizzato a delegare terzi a rappresentare la Società in sede di Congressi nazionali o internazionali.

In caso di dimissioni o di impedimento permanente di un suo Componente il Consiglio di Presidenza viene integrato con altro Componente, che si identifica con il Socio che tra i non eletti ha raccolto nelle ultime elezioni il maggior numero di voti per la stessa carica. In caso di non accettazione di questo il Consiglio potrà essere integrato con il Socio che lo segue immediatamente per numero di voti riportati. Qualora non fosse possibile adottare tale procedura, il Consiglio provvederà d’ufficio a sostituire il mancante sino alla ratifica da parte della successiva Assemblea ordinaria. In ogni caso il nuovo Componente permarrà in carica sino alla scadenza del Consiglio stesso.

Art. 9 - Segretario-Tesoriere

Il Segretario-Tesoriere è eletto a maggioranza relativa, dura in carica tre anni e non è rieleggibile la terza volta consecutiva.

Il Segretario-Tesoriere: pone in atto le deliberazioni degli Organi societari; attende alla corrispondenza d’ufficio ed alla conservazione degli atti e dei documenti; redige i processi verbali delle adunanze degli Organi societari; cura il buon andamento amministrativo, provvedendo anche alle riscossioni ed ai pagamenti per conto della Società; prepara ed, un mese primo dell’Assemblea ordinaria annuale, presenta al Consiglio di Presidenza il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo di competenza; esamina e, alla fine di ogni anno, sottopone al Consiglio di Presidenza la situazione particolareggiata relativamente al Patrimonio sociale. Egli, assieme al Presidente, presenta all’Assemblea ordinaria la relazione riguardante l’attività della Società nell’anno in corso e quella programmata, per l’anno seguente, in particolare per quanto attiene ai rispettivi bilanci. Il Segretario-Tesoriere è componente di diritto del Comitato editoriale.

Art. 10 - Comitato editoriale

Il Comitato editoriale è formato da dieci componenti effettivi e da altri componenti aggiunti. I Componenti effettivi sono il Presidente della Società, che lo presiede, il Direttore Responsabile, o persona da lui delegata, il Vicepresidente, il Segretario-Tesoriere, e sei Soci. I Componenti aggiunti, in numero indeterminato, sono scelti tra Persone di chiara fama internazionale.

I Componenti del Comitato sono nominati dal Consiglio di Presidenza entro sessanta giorni dalla data della sua elezione. La durata della loro carica coincide con quella, triennale, dello stesso Consiglio di Presidenza.

Il Comitato editoriale:

  1. è convocato dal Presidente o da Socio da lui delegato, che lo presiede, all’occorrenza o in seguito a richiesta scritta di almeno due dei suoi Componenti effettivi, ed è valido quando ne siano presenti almeno sei;
  2. ha cura della pubblicazione della Rivista della Società, di cui stabilisce il programma editoriale da sottoporre al Consiglio di Presidenza;
  3. esamina i contenuti degli elaborati pervenuti per la pubblicazione sulla Rivista, ciascuno da sottoporre ad almeno due revisori qualificati interni od esterni al Comitato;
  4. delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Direttore Responsabile.

Art. 11 - Patrimonio

Il patrimonio della Società è formato dai beni mobili ed immobili e dai valori di sua proprietà.

Art. 12 - Entrate

Le entrate della Società sono:

  1. le quote di associazione pagate dai Soci;
  2. le sovvenzioni e le erogazioni di Enti, privati o pubblici;
  3. le donazioni ed i lasciti.

Art. 13 - Anno sociale e finanziario - Bilancio e utili

Anno sociale e anno finanziario sono coincidenti e decorrono dal 1 Gennaio al 31 Dicembre.

Entro 90 giorni dalla chiusura dell’esercizio verrà predisposto dal Consiglio di Presidenza il Bilancio consuntivo.

Gli avanzi o utili di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neppure in modo indiretto e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati ed utilizzati dall’Associazione per i propri fini istituzionali, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 14 - Scioglimento

Lo scioglimento della Società è deliberato dall’Assemblea dei Soci.

Per deliberare lo scioglimento della Società l’Assemblea è valida solo se sono presenti o rappresentati almeno i tre quarti dei Soci.

Lo scioglimento della Società è deliberato con la maggioranza dei due terzi dei soci votanti. Il voto può essere espresso anche per lettera.

In caso di scioglimento l’Assemblea delibera sulla devoluzione del Patrimonio, che potrà essere disposta soltanto a favore di altre Associazioni similari o Enti morali, salvo diverse destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 15 – Controversie

I soci sono obbligati a rimettere alla decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra i soci e tra associazione e soci che insorgessero sull’applicazione ed interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto, nei regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi sociali.

Il Collegio Arbitrale è composto di tre membri di cui uno nominato da ciascuna delle parti ed il terzo nominato dagli altri due arbitri, oppure nel caso di assenza di accordo, dal Pretore competente per territorio.

Art. 16 – Normativa

Per tutto quanto non espressamente indicato in questo Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.